Dal 1° gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000, introdotte con l’art. 15, comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183.
Le Pubbliche amministrazioni, da tale data, non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della Pubblica amministrazione stessa.
Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nel rapporto tra privati.
Pertanto, dal 1° gennaio 2012 le Amministrazioni ed i gestori non possono più accettare certificati e neanche richiederli.
Sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione od ai privati gestori di pubblici servizi”, senza tale dicitura le certificazioni sono nulle ed il rilascio di certificati che ne sono privi costituisce violazione dei doveri d’ufficio a carico del responsabile.
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